DL 46/97 di attuazione della Direttiva 93/42 CEE del 14.06.1993
Gent.le Barbara, di seguito ti dettaglio il Decreto legislativo di attuazione n° 46 del 24 febbraio 1997, che indica per tutti i soggetti coinvolti: 14 giugno 1998 ultima data per l’applicazione per i fabbricanti (odontotecnici): prima scadenza in Italia: 21 Settembre 1997. Quelli di seguito elencati sono i passaggi che il laboratorio intraprende in ottemperanza all'entrata in vigore (14/6/98 termine fase transitoria) del Decreto Legislativo 46/97 di attuazione della direttiva CEE 93/42, concernente i dispositivi medici.
Il fascicolo tecnico sarà composto da:
* Prescrizione medica
* Progettazione tecnica
* Scheda di lavorazione per la rintracciabilità del piano di fabbricazione e dei materiali usati
* Analisi dei rischi
* Dichiarazione di Conformità una copia per il Medico ed una per il Paziente
* Etichetta
* Informazioni gen. , Avvertenze, Istruzioni d'uso tecniche e d'installazione da consegnare al paziente unitamente alle istruzioni cliniche
* Esito visite periodiche Scopo della direttiva:
* Tutelare i pazienti da dispositivi insicuri e da elementi o condizioni d’uso che possano rendere insicuro il dispositivo medico (la protesi, nel nostro caso)
Chi risponde alla direttiva?
* I fabbricanti di dispositivi medici
* I fornitori del laboratorio gli odontotecnici, nel caso delle protesi dentarie
* Chi prescrive la protesi (e cioè il dentista)
Ma che cosa è un dispositivo medico?
* Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza od altro prodotto utilizzato da solo o in combinazione e destinato dal fabbricante ad essere impiegato esclusivamente o principalmente sull’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo terapia, compensazione, studio, sostituzione, modifica. Nel laboratorio sono quindi dispositivi medici tutti i materiali che andranno in bocca
In Laboratorio: esempi di dispositivi medici NON su misura
* I denti prefabbricati
* Le leghe dentali
* Le resine
* I compositi
* Le ceramiche
* Gli attacchi
* ... tutto quanto andrà nel cavo orale per un tempo lungo o per un tempo breve Questi materiali od accessori dovranno essere sicuri... Avranno la marcatura CE a garanzia della loro conformità alla direttiva 93/42 Cee Dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla Direttiva per non compromettere la sicurezza del paziente Le aziende che li fabbricano sono responsabili della loro conformità SE QUESTI MATERIALI non dovessero essere intrinsecamente sicuri , il fabbricante dovrà informare gli utilizzatori sui rischi residui
Dispositivo su misura
* Qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche di progettazione e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente. La protesi dentaria è un dispositivo medico su misura e l’odontotecnico è il suo fabbricante ( la protesi non avrà la marcatura CE )
Fabbricante
* La persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’imballaggio ed etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome (indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto). Da quando arriva in laboratorio la prescrizione con l’impronta a quando la protesi tornerà in studio con l’imballaggio, etichettata, con la dichiarazione e le istruzioni, nella progettazione tecnica esecutiva, nello scambio di ulteriori dati con lo studio, nelle fasi di fabbricazione ma anche nell’acquisto di materiali ed attrezzature nell’assegnare le mansioni nel laboratorio, è compito dell’odontotecnico individuare il rischio, analizzarlo, eliminarlo, evitare che se ne crei uno nuovo, e segnalarlo se non è stato possibile minimizzarlo
Rischi da considerare
* Incompatibilità biologica
* Incompatibilità fra i materiali
* Rotture o problematiche di tipo meccanico
* Impatto della protesi sul cavo orale con: tagli, abrasioni, ingombro anomalo, problemi di fonetica, problemi estetici Controlli
* La fabbricazione andrà controllata su prescrizione del dentista e conformemente alla progettazione tecnica di esecuzione l’odontotecnico dovrà fabbricare una protesi in cui non vi siano rischi per la sicurezza del paziente o segnalerà se alcuni rischi non sono stati minimizzati. Nel caso della protesi, dispositivo su misura, sarà il titolare del laboratorio odontotecnico a dichiarare e garantire la conformità. Quindi l’organizzazione del laboratorio va prima analizzata e poi impostata in modo che al titolare sia chiaro come in quella fase, quell’addetto, con quei materiali e con quell’attrezzatura, effettuando quel controllo stia operando coerentemente per raggiungere il risultato della protesi sicura
Dichiarazione di conformità
* L’odontotecnico dovrà dichiarare che la protesi che ha fabbricato è sicura, poiché risponde a quanto richiede la direttiva 93/42 Cee e cioè rispetta i requisiti essenziali di sicurezza e salute specificati dalla Direttiva nell'allegato I
La documentazione tecnica
* L’odontotecnico dovrà mettersi in grado di dimostrare quanto dichiarato, registrando su proprie schede i materiali usati, chi ha lavorato alla protesi, i controlli effettuati ed i loro risultati, le attrezzature utilizzate, le osservazioni e le integrazioni alla prescrizione del dentista, il progetto di esecuzione tecnica del dispositivo su misura (protesi)
Archiviazione
* L’odontotecnico dovrà mettere in grado l’autorità di valutare se la protesi è stata fabbricata secondo quanto previsto dalla 93/42 Cee e conserverà per 5 anni la documentazione.
Distinti saluti
Dentista Lombardia, Milano
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Dentista Lombardia, Brescia
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Dentista Veneto, Padova
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Dentista Lazio, Roma
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Dentista Emilia Romagna, Bologna
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